Verifica periodica ascensore: ogni quanto va fatta e chi la esegue
Pubblicato il 8 min di letturaRedazione ICOVER
Cadenza biennale, soggetti abilitati, contenuto del controllo, verbale, fermo dell'impianto e verifica straordinaria: guida pratica per proprietari e amministratori di condominio.
Chi gestisce un edificio con ascensore (un condominio, un'azienda, un albergo, un ufficio pubblico) deve programmare la verifica periodica ascensore con la stessa regolarità con cui rinnova il contratto di manutenzione. Le due attività però non coincidono: la manutenzione è affidata a una ditta abilitata, la verifica a un soggetto terzo che accerta se l'impianto è ancora sicuro. Di seguito sono riassunte le regole del Regolamento ascensori, il DPR 30 aprile 1999, n. 162, come modificato dal DPR 10 gennaio 2017, n. 23: cadenza, soggetti abilitati, contenuto del controllo, verbale, conseguenze di un esito negativo, casi di verifica straordinaria e ripartizione delle spese.
Ogni quanto va fatta la verifica periodica dell'ascensore?
Ogni due anni. L'art. 13, comma 1, del DPR 162/1999 obbliga il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, a far effettuare regolari manutenzioni dell'impianto e a sottoporlo «a verifica periodica ogni due anni».
La cadenza è fissata dal regolamento e non varia in base alla destinazione dell'edificio: il DPR non distingue tra condomini, uffici, alberghi o negozi. Ad esempio, se l'ultima verifica di un impianto condominiale è stata eseguita a marzo 2025, la successiva va programmata entro marzo 2027.
La verifica biennale non va confusa con il controllo dei dispositivi di sicurezza che il manutentore deve eseguire almeno ogni sei mesi sugli ascensori (art. 15). Le differenze sono illustrate nella guida sulla differenza tra manutenzione e verifica dell'ascensore.
Chi può eseguire la verifica periodica dell'ascensore?
Solo i soggetti elencati dall'art. 13, comma 1, del DPR 162/1999. Il proprietario sceglie a quale di essi rivolgersi.
| Soggetto | Quando può intervenire | Riferimento |
|---|---|---|
| Azienda sanitaria locale (ASL) | Competente per territorio, secondo l'ordinamento regionale | Art. 13, c. 1 |
| ARPA (Agenzia regionale per la protezione ambientale) | Quando le disposizioni regionali le attribuiscono la competenza | Art. 13, c. 1 |
| Direzione provinciale del lavoro | Impianti installati in stabilimenti industriali o aziende agricole | Art. 13, c. 1 |
| Organismi di ispezione di tipo A | Accreditati secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e abilitati con decreto del MIMIT | Art. 13, c. 1, lett. e) |
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) abilita alle verifiche periodiche gli organismi di ispezione «di tipo A» accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (la pagina ministeriale richiama l'edizione 2012) e ne pubblica i decreti di abilitazione; le verifiche sono eseguite a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria. Accredia, l'ente unico nazionale di accreditamento, definisce di tipo A gli organismi di terza parte, totalmente indipendenti dall'oggetto dell'ispezione.
Cosa si controlla durante la verifica periodica?
La verifica accerta tre aspetti, indicati dall'art. 13, comma 3: se le parti da cui dipende la sicurezza di esercizio sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se sono state rispettate le prescrizioni impartite nelle verifiche precedenti.
In concreto, il tecnico esamina lo stato di conservazione dell'impianto, gli elementi da cui dipende il regolare funzionamento, lo stato manutentivo e l'efficienza dei componenti rilevanti per la sicurezza. L'art. 13, comma 4, impone al proprietario di fornire «i mezzi e gli aiuti indispensabili» perché la verifica possa essere eseguita.
Prima della visita è utile preparare:
- il libretto dell'impianto, con le annotazioni del manutentore;
- il verbale della verifica precedente e la prova che le eventuali prescrizioni sono state eseguite;
- l'accesso al locale del macchinario, al vano di corsa, alla fossa e ai piani;
- la disponibilità della ditta di manutenzione per le manovre richieste;
- un avviso agli utenti del possibile fermo temporaneo durante le prove.
Cosa succede dopo la verifica: verbale ed esito
Al termine il verificatore rilascia il verbale al proprietario e alla ditta incaricata della manutenzione (art. 13, comma 2). Se l'esito è negativo, lo comunica anche all'ufficio comunale competente.
Con esito positivo l'impianto resta in esercizio; le eventuali prescrizioni vanno eseguite, perché alla verifica successiva il tecnico controlla che siano state rispettate.
Con esito negativo il Comune dispone il fermo dell'impianto fino alla verifica straordinaria con esito favorevole (art. 14, comma 1). Il proprietario la richiede dopo aver rimosso le cause dell'esito negativo. Dal 2017 il DPR precisa che la verifica straordinaria deve evidenziare «in modo dettagliato» la rimozione di quelle cause.
Quando serve una verifica straordinaria dell'ascensore?
La verifica straordinaria è richiesta in casi precisi, elencati dal regolamento. Le spese sono a carico del proprietario.
| Situazione | Cosa prevede il DPR 162/1999 |
|---|---|
| Verifica periodica con esito negativo | Fermo disposto dal Comune; verifica straordinaria dopo la rimozione delle cause (art. 14) |
| Incidente di notevole importanza, anche senza infortunio | Notizia immediata al Comune, fermo dell'impianto, verifica straordinaria con esito positivo per la rimessa in servizio (art. 14) |
| Modifiche costruttive | Comunicazione al Comune e al soggetto incaricato delle verifiche (art. 12, c. 4) e verifica straordinaria (art. 14) |
| Comunicazione di messa in esercizio oltre 60 giorni | Verbale di verifica straordinaria di attivazione (art. 12, c. 2-bis) |
Le modifiche costruttive, cioè quelle non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, sono definite dall'art. 2, lettera cc), introdotta dal DPR 23/2017: cambiamento di velocità, portata, corsa o tipo di azionamento; sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali. Il caso dei 60 giorni è approfondito nella guida al numero di matricola dell'ascensore.
Chi deve organizzare la verifica e chi paga?
Il proprietario, o il suo legale rappresentante; nel condominio, l'amministratore. Le spese delle verifiche periodiche e straordinarie sono a carico del proprietario dello stabile in cui è installato l'impianto (artt. 13 e 14).
Per la ripartizione tra condòmini il riferimento è l'art. 1124 del codice civile: scale e ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono, con spesa ripartita per metà in base al valore delle unità e per metà in proporzione all'altezza di ciascun piano dal suolo. Regolamento e tabelle millesimali possono incidere sul calcolo: nei casi dubbi è opportuno un parere professionale.
Sul piano della responsabilità civile, l'art. 2051 c.c. stabilisce che ciascuno risponde del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo il caso fortuito. Verbali e registrazioni di manutenzione aggiornati documentano una gestione regolare dell'impianto.
Quali impianti sono soggetti al DPR 162/1999?
Le regole su messa in esercizio e verifiche riguardano gli ascensori e i montacarichi non destinati a un servizio pubblico di trasporto, oltre agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s (art. 12, comma 1).
Le altre verifiche periodiche che riguardano un edificio (impianto di terra, fotovoltaico, cancelli) sono riassunte nella tabella delle scadenze delle verifiche periodiche.
Cosa dice la norma
- DPR 30 aprile 1999, n. 162: art. 12 (messa in esercizio e matricola), art. 13 (verifica periodica ogni due anni, soggetti abilitati, verbale, contenuto del controllo, spese), art. 14 (verifiche straordinarie), art. 15 (manutenzione).
- DPR 10 gennaio 2017, n. 23 (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017): recepisce la Direttiva 2014/33/UE e modifica il DPR 162/1999. Tra l'altro porta a sessanta giorni il termine per la comunicazione di messa in esercizio, aggiorna i rinvii dell'art. 13, comma 1, lett. d) agli allegati V e VIII e introduce la definizione di modifiche costruttive.
- Direttiva 2014/33/UE: disciplina l'immissione sul mercato degli ascensori e dei componenti di sicurezza.
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020: norma di accreditamento degli organismi di ispezione; il MIMIT ne richiama l'edizione 2012 per l'abilitazione di cui all'art. 13, comma 1, lett. e).
- Codice civile, artt. 1124 e 2051: ripartizione delle spese condominiali per gli ascensori e responsabilità per cose in custodia.
Come interviene ICOVER
ICOVER S.p.A. è Organismo di Certificazione e Ispezione Indipendente di tipo A accreditato ACCREDIA e notificato dal MIMIT. Per gli impianti elevatori in esercizio è autorizzata a eseguire le verifiche periodiche e straordinarie previste dal DPR 162/1999. Per i nuovi ascensori opera come Organismo Notificato n. 1996 ai sensi della Direttiva 2014/33/UE (esame finale, Allegato V; verifica dell'unità, Allegato VIII) ed esamina gli accordi preventivi per installazioni con spazi di rifugio ridotti. Al termine di ogni verifica periodica o straordinaria viene redatto il verbale con l'esito e gli eventuali rilievi. Il servizio si rivolge a proprietari, amministratori di condominio, gestori di immobili, aziende ed enti pubblici. Modulistica e dettagli sono nella pagina del servizio; per programmare la verifica è possibile richiedere un preventivo o chiamare il numero verde 800-910691.
Contenuto aggiornato a ottobre 2026 sulla base della normativa vigente. Ha finalità informativa e non sostituisce un parere professionale o legale.
Domande frequenti
La verifica biennale dell'ascensore è obbligatoria anche nei condomini piccoli?
Sì. Il DPR 162/1999 non prevede esoneri legati al numero di piani o di unità immobiliari: ogni ascensore che rientra nel suo campo di applicazione va sottoposto a verifica periodica ogni due anni. Nel condominio l'obbligo ricade sull'amministratore, quale legale rappresentante, che incarica un soggetto abilitato, conserva i verbali e mette a disposizione i mezzi necessari per eseguire il controllo.
La ditta di manutenzione può eseguire anche la verifica periodica?
No, sono attività distinte affidate a soggetti diversi. La manutenzione spetta a una persona o ditta abilitata ai sensi dell'art. 15 del DPR 162/1999; la verifica periodica ai soggetti dell'art. 13: ASL, ARPA, organismi notificati e organismi di ispezione di tipo A abilitati dal MIMIT. Gli organismi di tipo A sono, secondo la definizione richiamata da Accredia, organismi di terza parte totalmente indipendenti dall'oggetto dell'ispezione.
Chi riceve il verbale della verifica periodica?
Il verbale viene rilasciato al proprietario e alla ditta incaricata della manutenzione, come prevede l'art. 13, comma 2, del DPR 162/1999. Se l'esito è negativo, il verificatore lo comunica anche all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo dell'impianto. Conviene conservare tutti i verbali insieme al libretto, così da poterli esibire in caso di controlli, contestazioni o cambio di amministratore.
Dopo la sostituzione del quadro di manovra serve una nuova verifica?
Sì, serve una verifica straordinaria. La sostituzione del quadro elettrico rientra tra le modifiche costruttive definite dall'art. 2, lettera cc), del DPR 162/1999, introdotta dal DPR 23/2017, insieme ai cambi di velocità, portata, corsa o azionamento e alla sostituzione di macchinario, porte di piano o gruppo cilindro-pistone. La modifica va anche comunicata al Comune e al soggetto incaricato delle verifiche.
Cosa succede se la verifica periodica non viene fatta alla scadenza?
L'impianto non è in regola con l'obbligo biennale dell'art. 13 del DPR 162/1999 e la verifica va programmata al più presto con un soggetto abilitato. In caso di danni, il proprietario risponde come custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., salvo il caso fortuito, e l'assenza di verbali aggiornati rende più difficile documentare una gestione regolare. Per i profili sanzionatori è opportuno rivolgersi a un legale.
Fonti e riferimenti
- Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017 – DPR 10 gennaio 2017, n. 23 (modifiche al DPR 162/1999)
- MIMIT – Organismi abilitati alle verifiche (ascensori, art. 13 c. 1 lett. e DPR 162/99)
- DPR 30 aprile 1999, n. 162 – testo coordinato (aggiornato al 2010)
- Accredia – Ispezioni e organismi di tipo A, B, C
- EUR-Lex – Direttiva 2014/33/UE
- Codice civile, art. 1124 (Brocardi)
- Codice civile, art. 2051 (Brocardi)

