Verifica e validazione del progetto: differenze, soggetti e soglie
Pubblicato il 10 min di letturaRedazione ICOVER
Chi verifica e chi valida un progetto di opera pubblica: le soglie dell'Allegato I.7, gli organismi accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020, i requisiti per le gare e le polizze del verificatore.
Verifica e validazione del progetto vengono spesso usate come sinonimi, ma il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) le tiene distinte: la prima è un'attività tecnica, la seconda un atto amministrativo. Conoscere le differenze serve al Responsabile Unico del Progetto (RUP) per scegliere il soggetto corretto, impostare l'incarico e firmare con cognizione di causa; serve a organismi e professionisti per capire a quali gare possono partecipare. Questa guida mette in fila le soglie dell'Allegato I.7, i tipi di organismo ammessi, i requisiti di partecipazione, lo svolgimento della verifica e il regime di responsabilità e garanzie. Le definizioni di base sono nella guida su cos'è la verifica del progetto ai fini della validazione.
Qual è la differenza tra verifica e validazione del progetto?
La verifica è un controllo tecnico sulla documentazione progettuale; la validazione è l'atto formale con cui il responsabile del procedimento ne recepisce gli esiti prima della gara (art. 42, commi 1-4, D.Lgs. 36/2023).
| Aspetto | Verifica | Validazione |
|---|---|---|
| Natura | Attività tecnica di controllo | Atto amministrativo formale |
| Chi la svolge | Soggetto individuato in base all'importo (Allegato I.7, art. 34, comma 2) | RUP, insieme al responsabile della fase di progettazione se nominato |
| Oggetto | Ogni livello progettuale: PFTE e progetto esecutivo | Progetto posto a base di gara |
| Documenti prodotti | Verbali in contraddittorio, rapporti, rapporto conclusivo | Atto che richiama il rapporto conclusivo e le controdeduzioni del progettista |
| Effetti principali | Se positiva, assolve agli obblighi di deposito e autorizzazione sismica | Gli estremi vanno indicati nel bando e nella lettera di invito |
| Riferimenti | Art. 42, commi 1-3; Allegato I.7, artt. 34-43 | Art. 42, comma 4; Allegato I.2, art. 6, comma 2, lett. e) |
Il RUP non è estraneo alla verifica. Se non la effettua personalmente, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione e garantisce il contraddittorio tra verificatore e progettista (art. 42, comma 2). Al momento della validazione può anche discostarsi dagli esiti, ma in caso di dissenso deve fornire adeguata motivazione (Allegato I.2, art. 6, comma 2, lett. e).
Chi può fare la verifica del progetto? Le soglie dell'Allegato I.7
Il soggetto abilitato dipende dall'importo dei lavori, secondo quattro fasce fissate dall'art. 34, comma 2, dell'Allegato I.7.
| Fascia di importo | Soggetti abilitati |
|---|---|
| Lavori da 20 milioni di euro in su | Organismi di controllo accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 |
| Appalto integrato da soglia europea in su | Organismi di controllo accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 |
| Sotto 20 milioni, fino alla soglia europea | Organismi accreditati 17020 e operatori dell'art. 66 del Codice con sistema interno di controllo qualità; oppure la stazione appaltante con sistema interno di controllo qualità |
| Sotto la soglia europea, fino a 1 milione | Uffici tecnici della stazione appaltante (progetti di progettisti esterni, oppure progetti interni se la stazione appaltante ha un sistema interno di controllo qualità) |
| Sotto 1 milione di euro | RUP, anche con la struttura di supporto dell'art. 15, comma 6 |
Tre precisazioni utili:
- la soglia europea per i lavori è di 5.404.000 euro dal 1° gennaio 2026 (Regolamento delegato UE 2025/2152);
- il sistema interno di controllo di qualità è un sistema conforme alla UNI EN ISO 9001 (Allegato I.7, art. 36, comma 3);
- la stazione appaltante verifica prima di tutto con strutture e personale propri o di altre amministrazioni; in mancanza di queste condizioni o per accertata carenza di organico affida il servizio a soggetti esterni, tramite il RUP (Allegato I.7, art. 36, commi 1-2).
Appalto integrato: la soglia si abbassa
Nell'appalto integrato, cioè l'affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione, l'obbligo di ricorrere a un organismo accreditato scatta già alla soglia europea e non a 20 milioni (art. 34, comma 2, lett. a). Con il parere n. 3289 del 27 febbraio 2025, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiarito che in questi casi la verifica spetta a organismi accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e riguarda sia il PFTE, da completare prima dell'avvio della procedura, sia il progetto esecutivo dell'aggiudicatario, da verificare prima dell'inizio dei lavori.
Organismi di ispezione di tipo A, B e C: chi è ammesso?
La UNI CEI EN ISO/IEC 17020 classifica gli organismi di ispezione in base al grado di indipendenza. Secondo Accredia, l'ente unico nazionale di accreditamento:
- tipo A: organismo di terza parte, indipendente dall'oggetto dell'ispezione;
- tipo B: parte separata e identificabile di un'organizzazione che si occupa di progettazione, manutenzione, commercializzazione, installazione o uso degli oggetti ispezionati;
- tipo C: parte identificabile, ma non necessariamente separata, di un'organizzazione di quel tipo.
L'Allegato I.7 (art. 35) riconduce agli organismi di controllo accreditati gli organismi di ispezione di tipo A, B e C. Per le gare di affidamento esterno della verifica, l'art. 38, comma 3, ammette i soggetti accreditati di tipo A e di tipo C e, solo per progetti di lavori sotto i 20 milioni, anche gli operatori dell'art. 66. Oltre i 20 milioni, l'accreditamento di tipo A o C deve essere posseduto da tutti i concorrenti riuniti.
La classificazione in tre tipi è quella dell'edizione 2012 della norma. La ISO/IEC 17020:2026, pubblicata il 27 marzo 2026, la riduce a due categorie: tipo A e tipo non-A, in cui confluiscono le configurazioni prima classificate B e C. Per gli organismi già accreditati è previsto un periodo di transizione di tre anni, fino a marzo 2029. Nel frattempo l'Allegato I.7 continua a richiamare i tipi A, B e C: prima dell'affidamento è opportuno controllare nel certificato Accredia il tipo di organismo e il campo di accreditamento.
Approfondimenti: cos'è un organismo di ispezione di tipo A e come verificare se un ente è accreditato Accredia prima di affidare l'incarico.
Quali requisiti servono per partecipare a una gara di verifica?
I requisiti economici e tecnici sono fissati dalla stazione appaltante entro i parametri dell'art. 38 dell'Allegato I.7. Prima di affidare l'incarico, il RUP può utilizzare questa checklist:
- fatturato globale degli ultimi cinque anni per servizi di verifica, ispezione, progettazione o direzione lavori non inferiore a due volte l'importo stimato del servizio;
- almeno due servizi analoghi negli ultimi cinque anni, per lavori di importo ciascuno almeno pari al 50% di quello da verificare e di natura analoga;
- direttore tecnico laureato in ingegneria o architettura, abilitato da almeno dieci anni e iscritto all'albo, che sottoscrive tutti i rapporti e il rapporto conclusivo;
- accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020 di tipo A o C, oppure i requisiti dell'art. 66 nei casi ammessi;
- nessuna partecipazione, diretta o indiretta, alla gara di progettazione o alla redazione del progetto;
- polizza assicurativa conforme all'art. 43 dell'Allegato I.7.
In caso di raggruppamento temporaneo, la mandataria deve possedere almeno il 50% dei requisiti e la stazione appaltante può chiedere alle mandanti una quota minima non inferiore al 10%. La violazione del divieto di aver partecipato alla progettazione comporta l'esclusione per cinque anni dalle attività di verifica e la comunicazione, da parte del RUP, agli organi di accreditamento (art. 38, commi 4-5).
Come si svolge la verifica del progetto?
La verifica accompagna la progettazione e si chiude con un rapporto conclusivo. Le regole sono nell'art. 41 dell'Allegato I.7:
- Pianificazione: il RUP pianifica le verifiche in funzione del piano di sviluppo della progettazione e degli adempimenti di approvazione, autorizzazione e affidamento.
- Esame: i controlli seguono i criteri dell'art. 39 (affidabilità; completezza e adeguatezza; leggibilità, coerenza e ripercorribilità; compatibilità) e i contenuti dell'art. 40, adeguati al livello progettuale.
- Contraddittorio: lo svolgimento è documentato con verbali redatti in contraddittorio con il progettista e con rapporti del verificatore.
- Riesame: le verifiche successive possono limitarsi alle parti modificate o integrate.
- Rapporto conclusivo: riporta le risultanze e accerta l'attestazione del direttore dei lavori o del RUP su accessibilità delle aree, assenza di impedimenti sopravvenuti e realizzabilità del progetto.
- Validazione: il RUP firma l'atto richiamando il rapporto conclusivo e le controdeduzioni.
Se il progetto è sviluppato con metodi e strumenti di gestione informativa digitale (BIM), il verificatore accerta anche la conformità ai requisiti del capitolato informativo allegato al DIP (art. 37, comma 4, dell'Allegato I.7, come aggiornato dal correttivo, D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209).
Chi risponde se la verifica non rileva un errore?
Il verificatore risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori e omissioni che pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o l'utilizzazione dell'opera, nei limiti dei controlli degli artt. 39 e 40. Il progettista conserva l'autonoma responsabilità delle scelte progettuali e dei calcoli (Allegato I.7, art. 42, comma 1).
Il verificatore inadempiente risarcisce i danni alla stazione appaltante ed è escluso per tre anni dalle attività di verifica. Se è un dipendente della stazione appaltante, risponde nei limiti della copertura assicurativa, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale (art. 42, comma 2). La polizza dedicata all'incarico dura fino al certificato di collaudo o di regolare esecuzione e prevede questi massimali (art. 43):
| Importo dei lavori | Massimale minimo della polizza specifica |
|---|---|
| Inferiore alla soglia europea | 5% del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro |
| Pari o superiore alla soglia europea | 10% dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro |
| Opere di particolare complessità | Può essere richiesto fino al 20% dei lavori, con il limite di 2.500.000 euro |
Una polizza professionale generale va integrata con una dichiarazione della compagnia che garantisca le stesse condizioni per il progetto. I profili di rischio di chi firma la validazione sono trattati nella guida su responsabilità del RUP.
Cosa dice la norma
- D.Lgs. 36/2023, art. 42 (testo vigente a ottobre 2026): verifica (commi 1-3), validazione (comma 4), rinvio all'Allegato I.7 (comma 5).
- Allegato I.7: art. 34 (soggetti e fasce di importo), art. 35 (accreditamento, organismi di tipo A, B e C), art. 36 (strutture interne o esterne, ISO 9001), art. 37 (disposizioni generali e capitolato informativo), art. 38 (requisiti di partecipazione), artt. 39-41 (criteri e svolgimento), art. 42 (responsabilità), art. 43 (garanzie).
- Allegato I.2, art. 6, comma 2, lett. e): compiti del RUP su verifica e validazione.
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020: requisiti per gli organismi che eseguono ispezioni; l'edizione ISO/IEC 17020:2026 sostituisce i tipi A, B e C con i tipi A e non-A, con transizione fino a marzo 2029.
- Regolamento delegato (UE) 2025/2152: soglia europea per i lavori pari a 5.404.000 euro dal 2026.
Come interviene ICOVER
ICOVER S.p.A. è un Organismo di Certificazione e Ispezione Indipendente di tipo A accreditato ACCREDIA e notificato dal MIMIT; per le ispezioni sulla progettazione delle opere ai fini della validazione opera come Organismo di Ispezione di Tipo A. Su incarico di stazioni appaltanti, RUP, enti pubblici e soggetti che realizzano opere pubbliche, verifica la documentazione progettuale durante la progettazione o al completamento del PFTE o dell'esecutivo. Il coordinatore del servizio forma il gruppo di ispezione con ispettori ed esperti delle discipline coinvolte; seguono piano di ispezione, rapporti intermedi, contraddittorio con i progettisti se autorizzato, riesame e rapporto finale conforme o non conforme. La validazione resta un atto del RUP. Maggiori informazioni nella pagina del servizio; per un'offerta è possibile richiedere un preventivo.
Contenuto aggiornato a ottobre 2026 sulla base della normativa vigente. Ha finalità informativa e non sostituisce un parere professionale o legale.
Domande frequenti
Il RUP può verificare da solo il progetto?
Solo per lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, secondo l'Allegato I.7, art. 34, comma 2, lett. d), anche avvalendosi della struttura di supporto prevista dall'art. 15, comma 6, del Codice. Sopra questa cifra la verifica passa agli uffici tecnici o a soggetti esterni qualificati. Resta ferma l'incompatibilità dell'art. 42, comma 2: chi ha progettato non può verificare lo stesso progetto.
Un organismo di ispezione di tipo C può verificare progetti oltre 20 milioni di euro?
Sì. L'art. 38, comma 3, dell'Allegato I.7 ammette alle gare per la verifica i soggetti accreditati come organismi di ispezione di tipo A e di tipo C ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Per progetti di lavori oltre 20 milioni di euro, in caso di partecipazione in forma associata, l'accreditamento di tipo A o C deve essere posseduto da tutti i concorrenti. Con la ISO/IEC 17020:2026 il tipo C confluisce nel tipo non-A.
Cosa si intende per sistema interno di controllo della qualità?
È un sistema di gestione conforme ai requisiti della UNI EN ISO 9001, come precisa l'art. 36, comma 3, dell'Allegato I.7. È richiesto agli operatori dell'art. 66 e alle stazioni appaltanti che verificano progetti tra la soglia europea e 20 milioni di euro, e agli uffici tecnici che verificano progetti redatti internamente tra 1 milione e la soglia europea.
Il verificatore paga se non rileva un errore del progetto?
Sì, entro i limiti dei controlli previsti. L'art. 42 dell'Allegato I.7 stabilisce che il verificatore risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori e omissioni che pregiudicano realizzabilità o utilizzo dell'opera, risarcisce i danni ed è escluso per tre anni dalle attività di verifica. Il progettista resta autonomamente responsabile delle scelte progettuali e dei calcoli.
Chi dirige i lavori o esegue il collaudo può verificare lo stesso progetto?
No. L'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 rende la verifica incompatibile, per uno stesso progetto, con progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori e collaudo. L'art. 38, comma 4, dell'Allegato I.7 esclude inoltre dalle gare di verifica chi ha partecipato, direttamente o indirettamente, alla gara di progettazione o alla redazione del progetto, a qualsiasi livello.
Fonti e riferimenti
- D.Lgs. 36/2023, art. 42 Verifica della progettazione (Normattiva)
- D.Lgs. 36/2023, Allegato I.7, art. 34 Verifica preventiva della progettazione (Normattiva)
- D.Lgs. 36/2023, Allegato I.7, art. 35 Accreditamento (Normattiva)
- D.Lgs. 36/2023, Allegato I.7, art. 38 Requisiti per la partecipazione alle gare (Normattiva)
- D.Lgs. 36/2023, Allegato I.7, art. 43 Garanzie (Normattiva)
- Accredia, Ispezioni: organismi di tipo A, B e C
- Verifica della progettazione negli appalti integrati: il parere MIT n. 3289/2025 (LavoriPubblici.it)
- Regolamento delegato (UE) 2025/2152, soglie 2026-2027 (EUR-Lex)
- ISO/IEC 17020:2026, Conformity assessment – Requirements for bodies performing inspection (ISO)
- Publication of ISO/IEC 17020:2026 e periodo di transizione (Singapore Accreditation Council)

