Responsabilità del RUP: cosa rischia e come ridurre il rischio
Pubblicato il 9 min di letturaRedazione ICOVER
Compiti del Responsabile Unico del Progetto, responsabilità erariale, penale e disciplinare, novità della legge 1/2026 sulla colpa grave e strumenti del Codice per ridurre il rischio.
Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è la figura su cui il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) concentra la regia dell'intervento, dalla programmazione all'esecuzione. Firma atti, coordina soggetti diversi e risponde dei risultati. La responsabilità del RUP è quindi una preoccupazione concreta per funzionari tecnici e dirigenti, resa più attuale da due riforme: l'abrogazione dell'abuso d'ufficio nel 2024 e la modifica della responsabilità erariale con la legge 7 gennaio 2026, n. 1. Questa guida riassume compiti, tipi di responsabilità, punti di maggiore esposizione e strumenti che il Codice offre per ridurre il rischio. Non sostituisce il parere di un legale sul caso concreto.
Chi è il RUP e quali compiti ha?
Il RUP è il dipendente che la stazione appaltante nomina nel primo atto di avvio dell'intervento per seguirne le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione (art. 15, comma 1, D.Lgs. 36/2023).
Alcuni elementi definiscono il perimetro della figura:
- è un ufficio obbligatorio: non può essere rifiutato; se manca la nomina, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente (art. 15, comma 2);
- richiede requisiti: per i lavori il RUP deve essere un tecnico con esperienza in attività analoghe di almeno uno, tre o cinque anni, a seconda che l'importo sia sotto 1 milione, tra 1 milione e la soglia europea o oltre (Allegato I.2, art. 4);
- può essere affiancato da responsabili di fase: la stazione appaltante può nominare un responsabile per programmazione, progettazione ed esecuzione e uno per l'affidamento; le responsabilità si ripartiscono per compiti, ferme le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP (art. 15, comma 4);
- ha un obiettivo di risultato: assicura il completamento dell'intervento nei termini e nel rispetto degli obiettivi, svolgendo le attività dell'Allegato I.2 o comunque necessarie, se non spettano ad altri organi (art. 15, comma 5).
L'Allegato I.2 elenca i compiti comuni a tutte le fasi (art. 6) e quelli specifici per affidamento (art. 7) ed esecuzione (art. 8).
Quali responsabilità ha il RUP?
Il RUP può essere chiamato a rispondere su piani diversi, che seguono regole e giudici distinti.
| Tipo di responsabilità | Quando può sorgere | Riferimento | Novità recenti |
|---|---|---|---|
| Amministrativo-contabile (danno erariale) | Danno all'amministrazione causato con dolo o colpa grave | Legge 20/1994, art. 1; D.Lgs. 36/2023, art. 2, comma 3 | Legge 1/2026: colpa grave tipizzata, tetto all'importo addebitabile, obbligo di polizza |
| Penale | Condotte che integrano reati contro la pubblica amministrazione | Codice penale | Abuso d'ufficio abrogato (legge 114/2024); introdotto l'art. 314-bis c.p. |
| Disciplinare | Violazione dei doveri d'ufficio | Ordinamento del lavoro pubblico; per i verificatori interni, Allegato I.7, art. 42, comma 2 | Nessuna novità specifica |
| Criterio di valutazione: principio del risultato | Si applica nel giudizio su ogni forma di responsabilità del personale | D.Lgs. 36/2023, art. 1, comma 4, lett. a) | Il risultato è criterio prioritario per valutare la responsabilità |
L'art. 1, comma 4, lett. a), del Codice indica il principio del risultato come criterio prioritario anche per valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il risultato, secondo il comma 1, è l'affidamento e l'esecuzione del contratto con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
Quando il RUP risponde di danno erariale?
Il RUP risponde davanti alla Corte dei conti solo se ha causato un danno all'amministrazione con dolo o colpa grave: la responsabilità è personale e limitata a questi casi (legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1).
La legge 7 gennaio 2026, n. 1, in vigore dal 22 gennaio 2026, ha modificato questa disciplina:
- colpa grave tipizzata: costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti o la negazione di un fatto che dagli atti risulta incontrastabilmente; si valutano chiarezza e precisione delle norme violate, inescusabilità e gravità dell'inosservanza;
- esimente dei pareri: non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti;
- tetto all'addebito: salvi i casi di dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti pone a carico del responsabile un importo non superiore al 30% del pregiudizio accertato e comunque non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva o in quello immediatamente precedente o successivo (art. 1, comma 1-octies, legge 20/1994);
- polizza obbligatoria: chi assume un incarico che comporta la gestione di risorse pubbliche, con sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, deve stipulare prima dell'assunzione una polizza a copertura dei danni patrimoniali causati all'amministrazione per colpa grave (art. 1, comma 4-bis, legge 20/1994).
Il Codice dei contratti contiene a sua volta, all'art. 2, comma 3, una nozione di colpa grave riferita alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Vi rientrano, tra l'altro, la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste. Per un RUP, l'indicazione pratica è chiara: le verifiche svolte, e documentate, sono parte della diligenza esigibile.
Il RUP risponde penalmente dopo l'abrogazione dell'abuso d'ufficio?
Sì, per i reati ancora previsti dal codice penale. L'art. 323 c.p. (abuso d'ufficio) è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 95 del 2025, ha dichiarato inammissibili e non fondate le questioni sollevate sull'abrogazione.
Restano invece in vigore le altre fattispecie dei delitti contro la pubblica amministrazione. Tra quelle introdotte o modificate di recente:
- l'art. 314-bis c.p., indebita destinazione di denaro o cose mobili, introdotto dal decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito dalla legge 8 agosto 2024, n. 112;
- l'art. 346-bis c.p., traffico di influenze illecite, riscritto dalla stessa legge 114/2024.
Nel settore degli appalti restano rilevanti anche la turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.). La valutazione di eventuali profili penali richiede sempre l'assistenza di un legale.
Dove si concentra il rischio nella fase di progettazione?
Il punto più esposto è il passaggio dalla verifica alla validazione del progetto, perché lì il RUP firma un atto che apre la gara.
- Sotto 1 milione di euro è il RUP stesso a svolgere la verifica, anche con la struttura di supporto (Allegato I.7, art. 34, comma 2, lett. d; Allegato I.2, art. 6, comma 2, lett. e).
- Sopra 1 milione la verifica passa a uffici tecnici o soggetti esterni qualificati, ma il RUP ne segue lo sviluppo in parallelo e garantisce il contraddittorio con il progettista (art. 42, comma 2).
- Alla validazione il RUP firma richiamando il rapporto conclusivo e, se dissente dagli esiti, deve motivare (Allegato I.2, art. 6, comma 2, lett. e).
Le responsabilità restano distinte: il verificatore risponde del mancato rilievo di errori e omissioni nei limiti dei controlli previsti, con una polizza dedicata; il progettista conserva l'autonoma responsabilità delle scelte progettuali (Allegato I.7, artt. 42-43). Le regole complete sono nella guida su verifica del progetto e validazione e in quella su soggetti e soglie della verifica.
Come ridurre il rischio: gli strumenti del Codice
Il Codice offre al RUP strumenti organizzativi precisi. Una checklist di partenza:
- verificare di possedere i requisiti dell'Allegato I.2; se mancano, la stazione appaltante affida le attività di supporto ad altri dipendenti o a soggetti esterni assicurati (Allegato I.2, art. 2, comma 3);
- attivare la struttura di supporto e, se servono competenze esterne, gli incarichi di assistenza, finanziabili fino all'1% dell'importo a base di gara (art. 15, comma 6);
- affidare la verifica del progetto al soggetto previsto per la fascia di importo e seguirla in contraddittorio;
- motivare per iscritto ogni scostamento dagli esiti della verifica;
- conservare traccia dei pareri delle autorità competenti e degli indirizzi giurisprudenziali seguiti;
- controllare la copertura assicurativa, che la stazione appaltante deve promuovere (art. 2, comma 4);
- partecipare al piano di formazione dell'ente (art. 15, comma 7);
- delegare al personale solo mere operazioni esecutive, mai attività di verifica e valutazione (Allegato I.2, art. 2, comma 1).
Cosa può fare un soggetto esterno, e cosa resta del RUP, è spiegato nella guida su assistenza al RUP. Per scegliere un verificatore qualificato sono utili i criteri per scegliere un organismo di ispezione.
Cosa dice la norma
- D.Lgs. 36/2023: art. 1, comma 4 (principio del risultato e responsabilità); art. 2, commi 3-4 (colpa grave, coperture assicurative e formazione); art. 15 (nomina, requisiti, compiti, struttura di supporto); art. 42 (verifica e validazione).
- Allegato I.2: art. 2 (individuazione del RUP, deleghe, supporto), art. 3 (struttura di supporto), art. 4 (requisiti per i lavori), artt. 6-8 (compiti).
- Allegato I.7: art. 34 (soggetti della verifica), artt. 42-43 (responsabilità e garanzie del verificatore).
- Legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, come modificato dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1 (in vigore dal 22 gennaio 2026).
- Legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 1, comma 1, lett. b): abrogazione dell'art. 323 c.p.; Corte costituzionale, sentenza n. 95/2025.
- D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito dalla legge 112/2024: art. 314-bis c.p.
Come interviene ICOVER
ICOVER S.p.A. è un Organismo di Certificazione e Ispezione Indipendente di tipo A accreditato ACCREDIA e notificato dal MIMIT. Non fornisce consulenza legale e non assume le funzioni del RUP. Con il servizio di Assistenza al RUP, svolto fuori dal perimetro di accreditamento ACCREDIA, offre assistenza tecnica e specialistica al Responsabile Unico del Progetto per la gestione di lavori e interventi pubblici complessi, con attività definite in base alla fase e al perimetro dell'incarico, senza sostituirsi alle responsabilità e alle decisioni del RUP: analisi documentale, presidio di scadenze e criticità, reporting periodico. Sul progetto, ICOVER svolge come organismo accreditato la verifica ai fini della validazione. Dettagli nella pagina del servizio; per un incarico è possibile richiedere un preventivo.
Contenuto aggiornato a ottobre 2026 sulla base della normativa vigente. Ha finalità informativa e non sostituisce un parere professionale o legale.
Domande frequenti
Il dipendente nominato RUP può rifiutare l'incarico?
No. L'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che l'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. Se il RUP nominato non possiede tutti i requisiti dell'Allegato I.2, la stazione appaltante affida le attività di supporto ad altri dipendenti in possesso dei requisiti mancanti o, in loro assenza, a soggetti esterni con le competenze richieste e una polizza di responsabilità civile professionale.
Fino a quanto può essere chiamato a risarcire un RUP per danno erariale?
Dopo la legge 7 gennaio 2026, n. 1, salvi i casi di dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti pone a carico del responsabile un importo non superiore al 30% del pregiudizio accertato e comunque non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva o in quello immediatamente precedente o successivo. La responsabilità resta limitata ai fatti commessi con dolo o colpa grave.
Seguire un parere del Ministero o dell'ANAC protegge il RUP?
Riduce il rischio sul piano erariale. Sia l'art. 2, comma 3, del Codice dei contratti sia l'art. 1 della legge 20/1994, come modificato nel 2026, escludono la colpa grave quando la violazione o l'omissione deriva dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. Non copre invece le condotte dolose, ed è utile conservare agli atti il parere seguito.
Chi firma la validazione risponde di tutti gli errori del progetto?
No. Il progettista conserva l'autonoma responsabilità delle scelte progettuali e dei calcoli, mentre il verificatore risponde del mancato rilievo di errori e omissioni nei limiti dei controlli dell'Allegato I.7 ed è coperto da una polizza specifica. Il RUP risponde della propria condotta: per il danno erariale, solo in caso di dolo o colpa grave.
Il RUP deve avere una polizza assicurativa?
L'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 impegna le stazioni appaltanti ad adottare azioni per la copertura assicurativa dei rischi del personale. La legge 1/2026 ha poi previsto che chi assume un incarico con gestione di risorse pubbliche, soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, stipuli prima dell'assunzione una polizza per i danni causati con colpa grave. Le modalità vanno verificate con la propria amministrazione.
Fonti e riferimenti
- D.Lgs. 36/2023, art. 15 Responsabile unico del progetto (Normattiva)
- D.Lgs. 36/2023, art. 2 Principio della fiducia (Normattiva)
- Legge 7 gennaio 2026, n. 1, art. 1 (Normattiva)
- Legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 1 (Normattiva)
- Corte costituzionale, sentenza n. 95/2025
- D.Lgs. 36/2023, Allegato I.2 Attività del RUP (testo pubblicato dall'Università degli Studi di Milano)
- D.Lgs. 36/2023, Allegato I.7, art. 42 Responsabilità (Normattiva)
- D.Lgs. 36/2023, Allegato I.2 Attività del RUP, testo vigente (Codiceappalti.it)
- Art. 314-bis c.p. Indebita destinazione di denaro o cose mobili (Brocardi)

