Il rispetto della norma e la comprovata esperienza nell’effettuazione delle verifiche rendono sicuro l’utilizzo del tuo impianto. ICOVER opera professionalmente secondo gli obblighi normativi e con accreditata conoscenza tecnica.
Verifica impianti di messa a terra
Il DPR 462 del 22 ottobre 2001, pubblicato l’8 gennaio 2002 ed entrato in vigore il 23 gennaio 2002, contiene il regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici con rischio di esplosione.
Il regolamento disciplina gli impianti realizzati nei luoghi di lavoro, intendendo per luoghi di lavoro le attività soggette al DPR 462/01, cioè “tutte le attività alle quali siano presenti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell’art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli Enti Pubblici e dagli Istituti di istruzione e di beneficenza”, le procedure, le modalità di omologazione e di effettuazione delle verifiche periodiche.
Obbligo di verifica degli Impianti
Secondo il DPR 462/01 il datore di lavoro ha l’obbligo di richiedere la verifica periodica dell’impianto di messa terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. Nei luoghi con pericolo di esplosione (DM 22/12/58) va richiesta la verifica periodica dell’intero impianto elettrico.
Gli impianti di messa a terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere verificati ogni:
- due anni negli ospedali, case di cura, ambulatori e studi medici, nei cantieri e nei luoghi a maggior rischio in caso d’incendio (ad es. attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi);
- cinque anni negli altri casi.
Gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione devono essere verificati ogni due anni.
Organismi autorizzati per le verifiche degli impianti
In base al DPR 462/01, le verifiche degli impianti possono essere effettuate da organismi abilitati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Rispetto al passato la differenza è:
- prima: il datore di lavoro aveva l’obbligo di denunciare l’impianto (modelli A, B, C) e, in caso di mancata verifica dello stesso, non aveva responsabilità (non erano a lui imputabili carenze di personale delle Asl/Arpa/Ispesl);
- ora: il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di richiedere la verifica periodica ogni due/cinque anni ad un Organismo Abilitato (o all’Asl/Arpa). In caso di mancata verifica degli impianti, il datore di lavoro è responsabile, poiché per effettuare la verifica è sufficiente richiederla a un Organismo Abilitato.
Di fronte ad un controllo dell’autorità di pubblica vigilanza (Ispesl, Nas, Ispettorato del lavoro, ecc.), il datore di lavoro deve esibire il verbale della verifica effettuata.
Le conseguenze in caso di mancata verifica sono:
- responsabilità civili e penali se avviene un infortunio sull’impianto, in seguito alla mancata verifica;
- sanzioni penali, in caso di controllo da parte delle autorità di pubblica vigilanza.
Le verifiche degli impianti di messa a terra previste dal DPR 462/01 possono essere effettuate da ICOVER Spa quale Organismo Autorizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per le Aree 1-2-3-4.
Dal 23 gennaio 2002 è obbligo per tutti i datori di lavoro di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie per: • impianti di messa a terra; • installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; • impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. La novità rilevante riguarda le verifiche di legge, infatti mentre precedentemente al DPR 462/01 era compito dell’ISPESL effettuare la prima verifica e delle ASL le verifiche successive periodiche, ed era quindi loro le responsabilità del non rispetto della periodicità, dal 23 gennaio 2002 è il datore di lavoro ha l’obbligo di richiedere e far effettuare le verifiche a Organismo autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico o in alternativa, se operanti sul territorio per questo tipo di attività, dalle ASL.
Devono far eseguire la verifica dell’ impianto elettrico di terra tutti i datori di lavoro che abbiano: • Soci lavoratori • Dipendenti • Stagisti ed apprendisti • Allievi di scuole
Il DPR 462/01 è applicabile anche al condominio che non ha lavoratori subordinati (es. portiere dello stabile) perché nel momento in cui affida a terze imprese o a lavoratori autonomi i servizi o i lavori necessari per il soddisfacimento della gestione(es. società di pulizie, società di manutenzione ascensori, impianti elettrici, riscaldamento, ecc.), il condominio diventa un luogo di lavoro e l’amministratore assume la figura giuridica “Datore di lavoro” (art. 2 del T.U. sulla Sicurezza – D.Lgs 81/2008). L’amministratore dovrà provvedere pertanto affinché il luogo di lavoro risponda a tutte le norme di tutela; di conseguenza deve provvedere a far eseguire le visite periodiche previste dal 462/01
Nella circolare del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) n. 10723 del 25 febbraio 2005 si afferma: “Si fa riferimento alla richiesta di parere in oggetto di cui alla nota 8 febbraio 2005 per far presente in via preliminare che con il DPR 462/01 si è inteso garantire ai datori di lavoro lo svolgimento dei controlli di sicurezza relativi a determinate tipologie di impianti, necessari per la tutela di interessi pubblici generali fondamentali, quali la salute e la sicurezza, secondo principi di efficienza e tempestività, eliminando ove possibile senza pregiudizio di interesse primario, appesantimenti procedurali ed affiancando ai soggetti pubblici, anche altri soggetti di comprovata esperienza. Tipico esempio, anche se non unico, è costituito dall’esecuzione delle verifiche periodiche di impianti di ascensore. Per quanto concerne gli impianti di messa a terra di impianti elettrici, è parere dello scrivente Ufficio che detto obbligo debba ritenersi sussistente ogni qual volta sia comunque individuabile un ambiente di lavoro e quindi anche quando non si sia in presenza – al momento – di rapporto di lavoro dipendente strictu sensu potendo tale rapporto essere instaurato successivamente per decisione assembleare. La ratio legis della richiamata normazione deve infatti essere individuata nella inalienabile esigenza di garantire l’incolumità di tutti coloro che vengono chiamati, a vario titolo, a prestare la propria attività lavorativa presso un luogo ove risulti situato un impianto elettrico. A riprova di tale doverosa interpretazione si consideri che, ove si verifichino incidenti nei confronti di tali soggetti riconducibili a malfunzionamenti dell’impianto, non v’è dubbio che ne risponda il proprietario e/o amministratore salvo dimostri di avere fatto tutto il possibile per evitare l’evento: ebbene la manutenzione e la verifica periodica dell’impianto rendono senza dubbio più concreta la possibilità di offrire tale prova liberatoria. Pertanto, nella parte in cui il prefato dettato normativo parla di “datore di lavoro” come destinatario dell’obbligo oggetto di quesito, è in tale ambito che devono essere ricondotte anche ipotesi in cui pur mancando, al momento, un rapporto di lavoro dipendente, sia configurabile come ambiente di lavoro quello in cui vengano esercitate attività lavorative anche saltuarie, da parte di soggetti lavoratori legati a vario titolo al proprietario dell’impianto. Prioritarie e doverose esigenze di tutela della incolumità delle persone e dei beni non possono che anche giovarsi delle possibilità offerte dal DPR 462/01 in tema di verifiche periodiche o straordinarie”.
NO. Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuate da Organismo autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, o in alternativa da Asl/Arpa.
Il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) all’art. 69, indica che anche un impianto è un’attrezzatura di lavoro pertanto: • L’art. 87 sanziona il datore di lavoro per la mancata effettuazione delle verifiche periodiche previste dal DPR 462/01 e per la mancanza dei verbali di controllo degli impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche (sanzione amministrativa pecuniaria da 750,00 a 2.500,00 €). Considerato che l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche è a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di legge è una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro da parte di ISPESL, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc. in fase di attività di vigilanza. Il datore di lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.
E’ necessario tenere a portata di mano tutta la documentazione relativa all’impianto elettrico, in particolare: Verbali precedenti, dichiarazione di conformità dell’impianto (46/90) redatta dall’installatore, progetto dell’impianto (ove previsto), ecc.