Dopo oltre tre mesi dall’approvazione in Consiglio dei Ministri, è approdato in Gazzetta Ufficiale il Dpr n. 59 del 2 aprile 2009 recante il Regolamento che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici. Si tratta del Regolamento che attua l’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. Il Dpr 59/2009, che entrerà in vigore il 25 giugno 2009, è uno dei tre decreti attuativi dei Dlgs 192/2005 e 311/2006; manca ancora, quindi, il DPR in attuazione della lettera c) dell’articolo 4 comma 1, del Dlgs. 192/2005 che fisserà i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica e il Decreto interministeriale (Sviluppo-Ambiente-Infrastrutture), in attuazione dell’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 5, comma 1 del Dlgs. 192/2005. che definirà le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici e conterrà le Linee guida nazionali. Il 1° luglio 2009 entrerà in vigore l’obbligo di dotare di attestato di certificazione energetica le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate (sia esistenti che di nuova costruzione), come previsto dall’art. 6 comma 1-bis del Dlgs 192/2005. Tuttavia, fino all’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali, l’attestato di certificazione energetica è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. I Dlgs 192/2005 e 311/2006, e le relative disposizioni attuative, si applicano solo alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE. Sono ancora sprovviste di proprie leggi le Regioni Veneto, Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sardegna e Sicilia. Quelle che invece hanno già emanato proprie leggi devono attuare un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con le norme statali.