Il Consiglio di Stato, con la sentenza n 862/2009 ha asserito che la richiesta di particolari requisiti in capo alla mandataria e alle (eventuali) mandanti non contrasta con il dovere di garantire la massima partecipazione, perché può prevaricare l`esigenza superiore di garantire una gestione unitaria del servizio..Il caso riguardava una gara per l`affidamento del servizio di gestione di rifiuti solidi urbani e assimilati. Contro l`aggiudicazione proponeva ricorso una delle imprese partecipanti, sostenendo il difetto di proporzionalità delle regole di gara, di fatto preclusive, per come articolate dall`ente appaltante, e della par condicio. Tesi condivisa dal Tar (sentenza 2007/2008) che ha ritenuto l`operato della stazione appaltante irragionevole in quanto suscettibile di dar corso a posizioni di oligopolio. Il Consiglio di Stato ha invece ribaltato la sentenza: la previsione nelle regole di gara per alcuni servizi di qualificazioni molto elevate in capo alla mandataria e alle mandanti è giustificata dall`esigenza di garantire una gestione unitaria e non frammentata. La proporzionalità dei requisiti richiesti rispetto all`oggetto dell`appalto, nel caso di contratto pluriennale, va rapportata al valore complessivo dell`affidamento e non alla singola annualità.