E` stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2010 la Legge n. 73 del 22 maggio 2010 di conversione del Decreto – Legge 40/2010 che all`art. 5 sostituisce integralmente la disposizione contenuta nell`art. 6 TU Edilizia (DPR n. 380/2001) che disciplina i casi di intervento che possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo. In particolare, viene ampliata la categoria degli interventi soggetti ad attivita` di edilizia libera. Tra questi la piu` rilevante e` la manutenzione straordinaria (per la quale fino ad oggi era necessaria la DIA), ivi compresa l`apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che gli interventi non riguardino parti strutturali dell`edificio, non comportino aumento delle unita` immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici. Prima dell`inizio dei lavori e` comunque obbligatorio per tale intervento comunicare all`amministrazione comunale il nominativo dell`impresa a cui affidare i lavori oltre a disporre delle ulteriori eventuali autorizzazioni. Unitamente alla comunicazione di inizio lavori e` obbligatorio anche trasmettere all`amministrazione comunale una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato il quale dichiari di non avere rapporti di dipendenza ne` con l`impresa ne` con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilita`, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio del titolo abilitativo.