Con due distinti documenti di prassi, la circolare n. 10 del 01.04.09 e la lettera circolare prot. n. 25/I/0004549 del 31.03.09, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla scadenza del prossimo 30 aprile per l’invio del modello di autocertificazione per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, individuata dalla circolare dello stesso Ministero n. 34 del 15.12.2008. Si ricorda in proposito che l’art. 1, comma 1175, della L. 296/2006 subordina l’accesso ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa vigente al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali ed aziendali stipulati con le organizzazioni dei lavoratori, ed al possesso del documento unico di regolarità contributiva. A proposito di tale secondo requisito la circolare ha chiarito che non occorre il materiale rilascio del documento, ma è sufficiente che gli istituti previdenziali verifichino i presupposti per il suo rilascio, a seguito della richiesta di un beneficio di carattere contributivo. La circolare ha inoltre chiarito che ai fini della verifica del possesso dei requisiti per il rilascio del DURC l’interessato può autocertificare l’inesistenza a suo carico di violazioni delle fattispecie penali ed amministrative di cui alla Tabella A allegata al D.M. 24.10.2007 Per i datori di lavoro che già usufruiscono di benefici contributivi il termine per l’invio dell’autocertificazione è fissato al 30.4.2009. I chiarimenti forniti dal Ministero Con i nuovi documenti citati all’inizio il Ministero ha specificato che anche i datori di lavoro che, pur non godendo al momento di alcun beneficio, hanno comunque fruito di agevolazioni contributive negli anni pregressi, sono tenuti al rispetto della scadenza sopra illustrata, e dunque a presentare l’autocertificazione. Inoltre, in relazione all’impegno assunto dal datore di lavoro a presentare una nuova autocertificazione in caso di «variazioni essenziali» a quanto dichiarato, viene precisato che tali variazioni essenziali si identificano con la commissione di irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro, comprese tra quelle elencate nel citato D.M. 24.10.2007. Inoltre il Ministero ha fornito le istruzioni operative per la trasmissione telematica, tramite il modello, scaricabile in allegato alla presente notizia, precisando che sarà valida solo se firmata digitalmente.