In una gara di appalto pubblico la stazione appaltante può imporre la produzione di documenti al posto delle autocertificazioni; così facendo ottiene una più sicura efficacia probatoria e si libera dell`aggravio derivante dalla verifica delle autodichiarazioni. Lo ha affermato il Consiglio di stato, sezione quinta, con la sentenza dell`11 maggio 2009, n. 2872 in merito a una procedura di gara nella quale si chiedeva la dimostrazione di un requisito speciale attraverso la produzione di un documento specifico e non attraverso la dichiarazione sostituiva.