Secondo l’art. 13 del D.P.R. 162/99, alla verifica periodica degli ascensori e montacarichi provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, l’azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l’ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n.61, attribuiscano ad essa tale competenza, la direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole, nonché, gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità di cui all’allegato VI o X.
Secondo l’art.14 del D.P.R. 162/99 alla verifica straordinaria provvedono le ASL (ovvero l’ARPA) nonché gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità di cui all’allegato VI o X. A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente ufficio comunale dispone il fermo dell’impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. La verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui sopra (D.P.R. 162/99 art.13, ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l’esito negativo della verifica. In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell’impianto. Per la rimessa in servizio dell’ascensore, è necessaria una verifica straordinaria con esito positivo. Nel caso siano apportate all’impianto la verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui sopra. Le spese per l’effettuazione delle verifiche straordinarie sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l’impianto.
A seguito della installazione di un nuovo impianto la ditta installatrice redige, secondo le modalità prescritte nella Direttiva 95/16/CE, l’attestato di conformità CE dell’impianto consegnandolo al proprietario dello stesso il quale ha 10 giorni di tempo per comunicare, al competente ufficio comunale, la messa in servizio dell’ascensore. Dalla data di tale comunicazione, l’ufficio comunale ha 30 gg di tempo per rilasciare il numero di matricola comunicandolo sia al proprietario sia all’organismo notificato incaricato dell’effettuazione delle verifiche periodiche.
Per gli ascensori installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE, secondo la lettera circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 12/12/2006 prot. 0072024, il registro (libretto) dell’impianto deve essere prodotto dall’installatore insieme a tutta la documentazione tecnica necessaria da lasciarsi nel locale del macchinario.
Il libretto di immatricolazione degli ascensori o il registro di impianto (per ascensori installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE) deve essere custodito all’interno del locale dle macchinario a disposizione della ditta incaricata della manutenzioni o del personale incaricato dell’esecuzione delle verifiche periodiche e/o straordinaria.
Secondo l’l’art.6.2 dell’Allegato I al D.P.R. 162/99, ogni ascensore installato secondo la Direttiva 95/16/CE deve essere accompagnato da una documentazione redatta nella/e lingua/e ufficiale/i della Comunità. Essa/e può/possono essere determinata/e, in conformità del trattato, dallo Stato membro in cui l’ascensore è installato. Detta documentazione comprende almeno: – un libretto di istruzioni contenente i disegni e di schemi necessari all’utilizzazione normale, nonché alla manutenzione, all’ispezione, alla riparazione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso; – un registro sul quale si possono annotare le riparazioni e, se del caso, le verifiche periodiche.
Secondo l’art. 13 del D.P.R. 162/99, il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente ufficio comunale dispone il fermo dell’impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. La verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui incaricati per la verifica periodica, ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l’esito negativo della verifica.
Nel caso in cui, per motivi inerenti la conformazione dello stabile, non sia possibile installare un impianto ascensore garantendo gli spazi liberi in fossa e/o testata come richiamati dalle norme armonizzate, è possibile installare un impianto con fossa e/o testata ribassata ottenendo una deroga all’art.2.2 dell’Allegato I del D.P.R. 162/99. La richiesta, accompagnata da tutta una serie di documentazione, va inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico.
In caso di modifica ad un ascensore preesistente, ovvero regolarmente collaudato secondo i regolamenti nazionali prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 162/99, le norme di riferimento da seguire sono la norma UNI 10411-1:2008, per gli ascensori a fune, e la norma UNI 10411-2:2008 per gli ascensori ad azionamento oleodinamico.
Dal 23 gennaio 2002 è obbligo per tutti i datori di lavoro di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie per: • impianti di messa a terra; • installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; • impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. La novità rilevante riguarda le verifiche di legge, infatti mentre precedentemente al DPR 462/01 era compito dell’ISPESL effettuare la prima verifica e delle ASL le verifiche successive periodiche, ed era quindi loro le responsabilità del non rispetto della periodicità, dal 23 gennaio 2002 è il datore di lavoro ha l’obbligo di richiedere e far effettuare le verifiche a Organismo autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico o in alternativa, se operanti sul territorio per questo tipo di attività, dalle ASL.
Devono far eseguire la verifica dell’ impianto elettrico di terra tutti i datori di lavoro che abbiano: • Soci lavoratori • Dipendenti • Stagisti ed apprendisti • Allievi di scuole
Il DPR 462/01 è applicabile anche al condominio che non ha lavoratori subordinati (es. portiere dello stabile) perché nel momento in cui affida a terze imprese o a lavoratori autonomi i servizi o i lavori necessari per il soddisfacimento della gestione(es. società di pulizie, società di manutenzione ascensori, impianti elettrici, riscaldamento, ecc.), il condominio diventa un luogo di lavoro e l’amministratore assume la figura giuridica “Datore di lavoro” (art. 2 del T.U. sulla Sicurezza – D.Lgs 81/2008). L’amministratore dovrà provvedere pertanto affinché il luogo di lavoro risponda a tutte le norme di tutela; di conseguenza deve provvedere a far eseguire le visite periodiche previste dal 462/01
Nella circolare del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) n. 10723 del 25 febbraio 2005 si afferma: “Si fa riferimento alla richiesta di parere in oggetto di cui alla nota 8 febbraio 2005 per far presente in via preliminare che con il DPR 462/01 si è inteso garantire ai datori di lavoro lo svolgimento dei controlli di sicurezza relativi a determinate tipologie di impianti, necessari per la tutela di interessi pubblici generali fondamentali, quali la salute e la sicurezza, secondo principi di efficienza e tempestività, eliminando ove possibile senza pregiudizio di interesse primario, appesantimenti procedurali ed affiancando ai soggetti pubblici, anche altri soggetti di comprovata esperienza. Tipico esempio, anche se non unico, è costituito dall’esecuzione delle verifiche periodiche di impianti di ascensore. Per quanto concerne gli impianti di messa a terra di impianti elettrici, è parere dello scrivente Ufficio che detto obbligo debba ritenersi sussistente ogni qual volta sia comunque individuabile un ambiente di lavoro e quindi anche quando non si sia in presenza – al momento – di rapporto di lavoro dipendente strictu sensu potendo tale rapporto essere instaurato successivamente per decisione assembleare. La ratio legis della richiamata normazione deve infatti essere individuata nella inalienabile esigenza di garantire l’incolumità di tutti coloro che vengono chiamati, a vario titolo, a prestare la propria attività lavorativa presso un luogo ove risulti situato un impianto elettrico. A riprova di tale doverosa interpretazione si consideri che, ove si verifichino incidenti nei confronti di tali soggetti riconducibili a malfunzionamenti dell’impianto, non v’è dubbio che ne risponda il proprietario e/o amministratore salvo dimostri di avere fatto tutto il possibile per evitare l’evento: ebbene la manutenzione e la verifica periodica dell’impianto rendono senza dubbio più concreta la possibilità di offrire tale prova liberatoria. Pertanto, nella parte in cui il prefato dettato normativo parla di “datore di lavoro” come destinatario dell’obbligo oggetto di quesito, è in tale ambito che devono essere ricondotte anche ipotesi in cui pur mancando, al momento, un rapporto di lavoro dipendente, sia configurabile come ambiente di lavoro quello in cui vengano esercitate attività lavorative anche saltuarie, da parte di soggetti lavoratori legati a vario titolo al proprietario dell’impianto. Prioritarie e doverose esigenze di tutela della incolumità delle persone e dei beni non possono che anche giovarsi delle possibilità offerte dal DPR 462/01 in tema di verifiche periodiche o straordinarie”.
NO. Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuate da Organismo autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, o in alternativa da Asl/Arpa.
Il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) all’art. 69, indica che anche un impianto è un’attrezzatura di lavoro pertanto: • L’art. 87 sanziona il datore di lavoro per la mancata effettuazione delle verifiche periodiche previste dal DPR 462/01 e per la mancanza dei verbali di controllo degli impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche (sanzione amministrativa pecuniaria da 750,00 a 2.500,00 €). Considerato che l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche è a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di legge è una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro da parte di ISPESL, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc. in fase di attività di vigilanza. Il datore di lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.
E’ necessario tenere a portata di mano tutta la documentazione relativa all’impianto elettrico, in particolare: Verbali precedenti, dichiarazione di conformità dell’impianto (46/90) redatta dall’installatore, progetto dell’impianto (ove previsto), ecc.