La Norma UNI 10801 definisce in modo organico i requisiti professionali, deontologici e operativi che afferiscono alla figura dell’Amministratore condominiale e immobiliare.
Amministratore Condominiale
Destinatario della certificazione in accordo alla norma UNI 10801 è l’Amministratore di condominio, ovvero la persona fisica e/o giuridica che, su mandato ricevuto dagli aventi diritto, gestisce un’immobile e/o un condominio secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti.
La norma UNI 10801 definisce, infatti, i requisiti e le funzioni minime di qualificazione dell’amministratore condominiale ed immobiliare, al fine di fornire all’utente del servizio un’effettiva garanzia dei servizi erogati nelle diverse forme e sulla trasparenza ed efficacia della gestione tecnico-amministrativa dei loro beni.
La norma, inoltre, definisce i requisiti di certificazione, integrandosi con il quadro legislativo, con particolare attenzione alla legge 220/2012 “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, e al Decreto del Ministero della Giustizia relativo alla formazione degli Amministratori di condominio.
La norma UNI 10801 intende facilitare la creazione di una nuova generazione di professionisti, con conoscenze, abilità e competenze che si estendono alla gestione dello studio e ad aspetti etici e deontologici riferiti sia al rapporto con i propri colleghi che con i condomini. La norma intende costituire un primo passo per riorganizzare un settore socioeconomico assolutamente importante, anche al fine di assicurare ai diversi soggetti interessati le migliori garanzie per un servizio di qualità.
Requisiti
Per accedere all’esame di certificazione è necessario che il candidato provi le proprie esperienze e competenze attraverso le seguenti evidenze:
- Possesso del Diploma di Scuola Media Superiore, o esercizio della professione di amministratore per almeno un anno nel triennio precedente la data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012, n. 220;
- Per i candidati che svolgono l’attività di amministratore condominiale dal 2012 è richiesto lo svolgimento di un corso di formazione iniziale di almeno 72 ore, in conformità al Decreto Ministeriale n.140 del 13/08/2014. Tale requisito può non essere considerato solo per i candidati che hanno svolto l’attività di amministratore di condominio per almeno un anno nell’arco dei tre anni precedenti l’entrata in vigore della legge 220/2012;
- Per tutti i candidati, indipendentemente dagli anni di lavoro, è richiesto ogni anno lo svolgimento di un corso di formazione di almeno 15 ore (1 credito = 1 ora) in materia di amministrazione condominiale in accordo ai requisiti del Decreto Ministeriale n. 140 del 13/08/2014;
- Avere esercitato la professione retribuita di Amministratore Condominiale per almeno 5 anni precedenti la data di richiesta della certificazione;
- Costituzione del fascicolo immobiliare così come richiesto dalla norma di riferimento UNI 10801.
Se il richiedente ha frequentato un corso per Amministratori proposto da una delle associazioni di categoria e/o qualificato da un ente di certificazione del personale, rispondente ai parametri definiti dal Comitato di Schema degli Amministratori di Condominio o equipollenti.
Esame
Durante l’esame verranno valutate le conoscenze di base, trasversali e tecnico professionali del professionista che permettono di affrontare tutte le materie, gli argomenti e le problematiche pertinenti lo svolgimento della professione.
L’esame di certificazione è articolato in due prove, scritta e orale, e verte sui seguenti argomenti professionali:
- Requisiti della norma UNI 10801;
- Diritto amministrativo;
- Diritto Condominiale;
- Normativa del lavoro e commerciale;
- Normativa fiscale;
- Nozioni Sicurezza, Prevenzioni Incendi, Edilizia, Impiantistica e relativa normativa applicabile;
- Nozioni D.Lgs 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali;
- Nozioni Informatica.
Durata della Certificazione – Mantenimento e rinnovo
La certificazione ha una durata di 5 anni dalla data di delibera del certificato ed è soggetta a mantenimenti annuali.
Al terzo anno è previsto il rinnovo della certificazione e il professionista certificato deve produrre e trasmettere a ICOVER SPA Italia documenti analoghi a quelli previsti per i mantenimenti.
Tali evidenze potranno essere prodotte con una autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, in tal caso le evidenze potranno essere verificate da funzionari ICOVER SPA Italia debitamente incaricati al controllo della documentazione professionale.