Nella sentenza del TAR Sicilia Palermo sez. III 2/9/2009 n. 1461 è stata riproposta l`interpretazione dell`Autorita` di vigilanza sui contratti pubblici resa già diverse volte e confermata, anche con riferimento ai raggruppamenti temporanei d`impresa. In tale parere l`Autorita` esprime l`avviso che l`obbligo di dimostrare il possesso del requisito di qualita` sussiste soltanto quando l`importo dei lavori che il concorrente intende assumere richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 sia obbligatorio secondo le classifiche dell’articolo 4 e dall`allegato B del D.P.R. n. 34/2000.