Nella bozza del Governo che aspetta il via libera della Stato-Regioni è stata introdotta un`altra rilevante semplificazione dello schema di decreto correttivo del Testo unico sulla sicurezza. Il testo, in attesa dei passaggi davanti alle parti sociali e alla Conferenza Stato-Regioni, ridisegna la disciplina del piano di sicurezza e coordinamento e la riporta all`antico: il documento – se lo schema andrà in porto – sarà necessario solo in caso di compresenza in cantiere di più imprese e solo sopra la soglia dei 200 uomini-giorno o qualora vi siano rischi particolari, mentre, con lo stesso decreto, pagano un conto salato i progettisti che si vedono addossare nuovi oneri e, di conseguenza, anche nuove pesanti sanzioni. Riprendendo la vecchia previsione del decreto n. 494/96 stavolta, nel riformulare il testo, si fa riferimento al concetto di soglia, l`unico che può dare un parametro effettivo sulle dimensioni del cantiere. Il PSC dovrà essere redatto in tutti quei casi nei quali vi siano più imprese in cantiere (anche non nello stesso momento), ma solo se la loro entità presunta raggiunga i 200 uomini-giorno, oppure nel caso in cui siano previsti rischi particolari. In queste ipotesi il committente non dovrà nominare il coordinatore per la progettazione. E l`altro onere solitamente a suo carico (la redazione del fascicolo di cantiere) sarà svolto dal coordinatore per l`esecuzione. Attraverso la nuova formulazione del testo si tiene conto della sentenza della Corte di giustizia europea, che lo scorso luglio aveva condannato l`Italia proprio per l`articolo 90 del Testo unico (dove al comma 11 si indicano “i limiti“ del PSC). Come chiarimento ulteriore in tema di Psc viene anche esplicitato che, di fatto, il piano di sicurezza e coordinamento e il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze sono sovrapponibili. Nel caso in cui venga redatto il PSC, la stazione appaltante sarà sollevata dal compito di realizzare anche il DUVRI.Ai progettisti il nuovo articolo 91 affida un compito importante: prevedere, in accordo con il coordinatore per la progettazione, «la pianificazione dell`esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori», dando sin da subito una prima stima della loro durata e dell`articolazione delle loro fasi. In questo modo, gli viene affidato un onere che nel testo attualmente in vigore appartiene al committente o al responsabile dei lavori. E a questo onere è collegata una sanzione molto pesante l`arresto da tre a sei mesi e l`ammenda da 2.500 a 6.400 euro.