Il Dipartimento dei VV.F. con la lettera circolare prot. n. 1212 del 23/3/2009, ha fornito importanti chiarimenti circa l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità per gli impianti di cantiere e similari, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D. Min. Sviluppo Economico 37/2008. Tale articolo recita: «(…) Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell’attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità. (…)» In ragione di tale disposto, il Dipartimento ritiene che all’obbligo della dichiarazione di conformità, che ai sensi dell’art. 7 del D. Min. 37/2008 è rilasciata dall’impresa al termine dei lavori, previa l’effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, sulla base del modello all’Allegato I del decreto medesimo, siano soggetti anche gli impianti temporanei realizzati nelle attività soggette a vigilanza antincendio disciplinati dal D. Min. Interno 261/1996. Tali attività sono le seguenti: a) teatri, cinema-teatri, teatri tenda, circhi con capienza superiore a 500 posti; teatri all’aperto con capienza superiore a 2.000 posti; b) teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando é prevista la presenza del pubblico; c) sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti; d) impianti per attività sportive all’aperto con capienza superiore a 10.000 posti anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive; e) impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive; f) edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 mq; fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq se al chiuso e 10.000 mq se all’aperto; g) locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone; h) luoghi o aree all’aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone.