Nel parere n. 30/2009 l`Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, richiamandosi alla citata propria deliberazione, rileva che per poter parlare correttamente di trasferimento di azienda o di un suo ramo e` necessario redigere il relativo contratto di cessione in modo tale che da esso risulti con certezza che i contraenti hanno effettivamente proceduto ad un trasferimento di azienda o di un ramo di essa. Questa circostanza, infatti, sussiste qualora il cedente abbia trasferito in toto ad altro soggetto la propria organizzazione o una sotto organizzazione e non singole sue parti e qualora, per effetto di tale trasferimento, ne sia rimasto privo.