È stata approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri la bozza di decreto che attua l’art. 4, lettere a) e b), del D.Leg.vo 192/2005 in materia di rendimento energetico in edilizia. Il provvedimento definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, in materia di progettazione di edifici e di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del citato D. L.vo 192/2005. Tra le principali novità del provvedimento, segnaliamo: – obbligo per il progettista di inserire i calcoli e le verifiche previste nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici; – nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, obbligo di progettare e realizzare l’impianto di produzione di energia termica in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo di fonti rinnovabili; – un valore massimo ammissibile della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio; – disposizioni per un graduale passaggio alla contabilizzazione del calore in presenza di impianti di riscaldamento condominiali. Il provvedimento, sottoposto agli organismi tecnici (CNR ed ENEA) ha già acquisito l’intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni ed il parere favorevole del Consiglio di Stato, in entrambi i casi con modificazioni al testo proposto, recepite nella nuova stesura resa nota dal Governo, unitamente alla relazione illustrativa. Sono comunque possibili ulteriori revisioni a carattere tecnico del testo, prima dell’approvazione che si presume dovrebbe avvenire in tempi brevi, per rispondere, almeno parzialmente alla procedura di infrazione n. 2006/2378 aperta in sede UE per la non completa attuazione della direttiva 2002/91/CE.