L`Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con il parere n. 2 del 15 gennaio 2009 ha affermato che nei bandi di gara sono ammessi requisiti di partecipazione più rigorosi di quanto prevede la legge soltanto se sono proporzionati, ragionevoli e non limitano la concorrenza; sono quindi illegittimi i vincoli sulla tipologia di contratti stipulati con i dipendenti, sul possesso di un laboratorio in una determinata provincia, ma anche una attestazione SOA per un importo pari a più di dieci volte superiore a quello dell`appalto.